Art. 3.
(Princìpi e strumenti nel sistema sanitario).

      1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza alcuna distinzione di razza, nazionalità, religione, età, sesso od orientamento sessuale».
      2. La rubrica del titolo II del libro II del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituita dalla seguente: «Contrasto alla violenza nelle relazioni familiari e sostegno alle vittime attraverso misure di tipo sanitario, previdenziale e di comunicazione».
      3. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

      «Art. 24-bis. - (Sistema sanitario). - 1. Il Ministro della salute, di concerto con i Ministri per i diritti e le pari opportunità, delle politiche per la famiglia e dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di tutelare le vittime di violenza, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario anche attraverso l'integrazione dei programmi di studio dei diplomi universitari e dei programmi di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza, nonché l'intervento e il sostegno alle vittime di violenze familiari determinate anche da conflitti culturali e intergenerazionali».

 

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